Marco è un collega che lavora presso un’impresa ferroviaria, dalla quale ha ricevuto un AG FVP che utilizza – fuori del tempo libero – soprattutto per recarsi al lavoro. Però molti dei suoi turni cominciano talmente presto o terminano così tardi da obbligarlo a servirsi dell’auto privata. Nella dichiarazione dei redditi, fa dunque valere sotto le spese professionali anche i costi del veicolo privato, nonostante abbia un AG FVP. Deduce inoltre un importo forfettario per la bicicletta, con la quale compie una parte del tragitto per il lavoro quando prende il treno.
Lo scorso autunno, quando è arrivata la decisione di tassazione definitiva per il 2017, Marco ha avuto una sorpresa sgradita. In effetti l’autorità fiscale cantonale ha accettato le deduzioni delle spese di trasporto per recarsi al lavoro con la bici e la macchina. D’altro canto gli ha addebitato la quota privata del 30% (1602 franchi) sul prezzo di vendita al dettaglio dell’AG FVP (5340 franchi) per l’utilizzo personale, e in più anche 1181 franchi come «vantaggio economico oltre al reddito» per l’AG usato sul tragitto verso il lavoro.
Marco ha fatto opposizione contro la decisione di tassazione 2017 e ha richiesto la protezione giuridica del SEV. Il team protezione giuridica SEV gli ha raccomandato per prima cosa di aspettare la decisione dell’autorità fiscale. Quest’ultima ha in seguito approvato parzialmente il ricorso, abbassando l’imposizione dell’AG FVP per il tragitto verso il lavoro da 1181 a soli 112 franchi. Ecco il metodo di calcolo adottato dal fisco in questo caso: dell’AG FVP viene computato il valore di mercato, per la precisione solo la metà, nel caso in esame, dato che soltanto il 50 percento circa del percorso domicilio – luogo di lavoro può essere compiuto coi mezzi pubblici, considerati i turni a orari irregolari. Ne risulta un «valore effettivo» dell’AG FVP di 2670 franchi. A questo vanno aggiunti tutti gli altri costi relativi al percorso per recarsi al lavoro, ad es. i costi al chilometro per l’auto, la moto o la bicicletta. Si ottiene così un «totale delle spese di trasferta». Da questo importo viene detratta la deduzione massima possibile dei costi di trasporto per il rispettivo Cantone (nel nostro caso CHF 7000.–), per arrivare a un reddito imponibile di 112 franchi.
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Valore effettivo dell’AG FVP per il 50% della tratta per il lavoro |
CHF 2670.00 |
| Spese per l’auto privata (50% dei tragitti per il lavoro a turni) | CHF 3742.00 |
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Spese uso bici, al massimo |
CHF 700.00 |
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Total
– Importo massimo per il trasporto |
CHF 7112.00
CHF 7000.00 |
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Reddito totale imponibile |
CHF112.00 |
Perché è tutto così complicato?
L’autorità fiscale ha motivato il metodo di calcolo adottato, spiegando che esso garantisce la parità di trattamento tra i lavoratori con un AG FVP e quelli che usano un veicolo aziendale. Questi ultimi, per ogni chilometro di trasferta fatto con il veicolo fornito gratuitamente dal datore di lavoro, devono indicare 70 centesimi stabilendo il valore effettivo di queste trasferte gratuite. Dalla somma ricavata possono detrarre l’importo massimo ammesso ma devono dichiarare il resto come reddito imponibile.
D’intesa con Marco, il team protezione giuridica stabilisce che sia meglio accettare il metodo di calcolo adottato e non ricorrere ulteriormente al tribunale amministrativo.